Decreto Cura Italia

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Cari lettori del blog di Prezioso Casa in attesa di accogliervi nuovamente nei nostri punti vendita di Salerno e Castel Volturno condivido una notizia molto importante: il decreto, varato qualche giorno fa, che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

Facciamo un passo indietro. Nel 2007 è stato istituito il Fondo Gasparrini che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro relativo all’acquisto della prima casa, di ottenere una sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate in caso di situazioni di temporanea difficoltà. Questo fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Fra le misure inserite nel Decreto Cura Italia – finalizzato ad alleviare le grandi difficoltà economiche derivanti dall’emergenza Coronavirus – figura pure un rifinanziamento pari a 400.000.000 di euro del Fondo e l’ampliamento delle categorie dei beneficiari.

Pertanto: chi può richiedere la sospensione delle rate? Prima del decreto il fondo era accessibile in caso di: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per la risoluzione consensuale; la risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

Di fronte all’emergenza Covid-19, il Governo ha esteso l’operatività anche a: lavoratori dipendenti in cassa integrazione per almeno 30 giorni consecutivi e a quelli che hanno visto il proprio orario di lavoro ridursi complessivamente per una percentuale pari al 20%, sempre per almeno 30 giorni consecutivi. A questi si aggiungono pure: i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano subito un calo del fatturato significativo, cioè superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019.

Per quanto tempo viene sospeso il mutuo? La differenziazione avviene per scaglioni. Chi non lavora o subisce riduzioni dell’attività lavorativa per un periodo compreso fra i 30 e i 150 giorni, ha diritto a una sospensione del mutuo di 6 mesi. Chi resta fermo o deve ridurre l’attività per un periodo compreso fra i 151 e i 302 giorni può non pagare il mutuo per 18 mesi.

Come inoltrare la richiesta? Per richiedere la sospensione del mutuo bisogna compilare in ogni sua parte un apposito modulo, scaricabile tramite il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze o tramite il sito di Consap Spa (che gestisce il Fondo stesso), e consegnarlo alla banca che l’ha concesso.

Fino al termine dell’emergenza Coronavirus non sarà necessario presentare l’Isee, cioè l’indicatore della situazione economica equivalente, e potranno presentare la domanda anche coloro che in passato abbiano giù usufruito dell’agevolazione, a patto che le rate degli ultimi 3 mesi risultino versate regolarmente.

Gli autonomi e i professionisti, per accedere al congelamento, dovranno munirsi anche di un’autocertificazione che dimostri un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019.

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e non necessita di garanzie aggiuntive.

Per stavolta è tutto. Alla prossima.

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