Cari lettori del blog di Prezioso Casa in attesa di accogliervi nuovamente nei nostri punti vendita di Salerno e Castel Volturno condivido una notizia molto importante: il decreto, varato qualche giorno fa, che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Facciamo un passo indietro. Nel 2007 è stato istituito il Fondo Gasparrini che prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro relativo all’acquisto della prima casa, di ottenere una sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate in caso di situazioni di temporanea difficoltà. Questo fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
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Fra le misure inserite nel Decreto Cura Italia – finalizzato ad alleviare le grandi difficoltà economiche derivanti dall’emergenza Coronavirus – figura pure un rifinanziamento pari a 400.000.000 di euro del Fondo e l’ampliamento delle categorie dei beneficiari.
Pertanto: chi può richiedere la sospensione delle rate? Prima del decreto il fondo era accessibile in caso di: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, fatta eccezione per la risoluzione consensuale; la risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
Di fronte all’emergenza Covid-19, il Governo ha esteso l’operatività anche a: lavoratori dipendenti in cassa integrazione per almeno 30 giorni consecutivi e a quelli che hanno visto il proprio orario di lavoro ridursi complessivamente per una percentuale pari al 20%, sempre per almeno 30 giorni consecutivi. A questi si aggiungono pure: i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano subito un calo del fatturato significativo, cioè superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019.
Per quanto tempo viene sospeso il mutuo? La differenziazione avviene per scaglioni. Chi non lavora o subisce riduzioni dell’attività lavorativa per un periodo compreso fra i 30 e i 150 giorni, ha diritto a una sospensione del mutuo di 6 mesi. Chi resta fermo o deve ridurre l’attività per un periodo compreso fra i 151 e i 302 giorni può non pagare il mutuo per 18 mesi.
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Come inoltrare la richiesta? Per richiedere la sospensione del mutuo bisogna compilare in ogni sua parte un apposito modulo, scaricabile tramite il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze o tramite il sito di Consap Spa (che gestisce il Fondo stesso), e consegnarlo alla banca che l’ha concesso.
Fino al termine dell’emergenza Coronavirus non sarà necessario presentare l’Isee, cioè l’indicatore della situazione economica equivalente, e potranno presentare la domanda anche coloro che in passato abbiano giù usufruito dell’agevolazione, a patto che le rate degli ultimi 3 mesi risultino versate regolarmente.
Gli autonomi e i professionisti, per accedere al congelamento, dovranno munirsi anche di un’autocertificazione che dimostri un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e non necessita di garanzie aggiuntive.
Per stavolta è tutto. Alla prossima.